Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione

da | 15 - Apr - 2026 | D.LGS 81/08 | 0 commenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet le FAQ sull’ACS del 17/04/25.

Tra i 52 quesiti presenti e relative risposte, sono interessanti alcuni di questi quali:

  1. Quesito 9: la formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero al momento: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025. Spariscono i 60 giorni previsti dal precedente ACS del 21/12/11 per i quali era possibile completare la formazione. La formazione dei lavoratori va fatta contestualmente all’assunzione.
  2. Quesito 10: la verifica dell’efficacia dell’attività formativa per aziende con meno di 15 lavoratori non è obbligatoria ma potrà essere effettuata secondo quanto indicato dal punto 7 , Parte IV.
  3. Quesito 23: l’ Accordo SR 59/2025 ha incluso il carroponte tra le attrezzature per le quali è richiesta l’abilitazione dell’operatore. Per i corsi già erogati prima della sua entrata in vigore l’Accordo stabilisce che essi siano riconosciuti qualora i contenuti risultino conformi alle nuove disposizioni. In tal caso, l’aggiornamento decorre dalla data di conclusione riportata nell’attestato, indipendentemente dalla durata del percorso formativo. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, l’elemento determinante non è la durata del corso, bensì la verifica puntuale della conformità dei contenuti del corso.
  4. Quesito 37: per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo (19 maggio 2025), l’aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data. Per i preposti formati da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo si applica la nuova periodicità prevista dall’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni), calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
  5. Quesito n. 40: è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare al fine di ritenere la formazione adeguata.

Inoltre, il CIIP , il 27/03/26 sul proprio sito internet https://ciip-consulta.it/ ha pubblicato un interessante documento dove nell’Allegato I sono evidenziate le Proposte operative per la valutazione dell’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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Autore

Ing. Andrea Vallarino