L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. U. 0000811 del 29/01/25 ha fornito le prime indicazioni ai datori di lavoro che utilizzano locali seminterrati o sotterranei. Cosa bisogna fare per rispettare quanto indicato dall’art. 65 del D. Lgs. 81/08 e smi.
Alla suddetta nota è allegato il fac simile di comunicazione in deroga da compilare nelle sue parti e da trasmettere per PEC all’INL che per completezza e per pronta evidenza si allega.
La nota chiarisce come può essere presentata la comunicazione e specifica quanto a seguire:
a – Il datore di lavoro deve dichiarare che nei suddetti locali non verranno effettuate lavorazioni che possano dar luogo ad emissioni di agenti nocivi, che nei locali saranno rispettati i requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto applicabili, che nei locali saranno garantite le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;
b – deve essere allegata:
- una relazione descrittiva del tipo di attività (produttiva, di servizio, di magazzinaggio, di esposizione, etc.), con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali oggetto della suddetta comunicazione, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili;
- asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale.
L’asseverazione deve contenere:
i) conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
ii) l’agibilità dei locali;
iii) rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
iv)rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
- sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
- sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
- sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
- conformità di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.) alla normativa vigente;
– non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi per particolari attività elencate;
– il paragrafo 1.2, dedicato al gas radon, ricorda che l’esercente deve completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall’inizio dell’attività. La nota ricorda che la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008);
– sono definite le attività che devono essere svolte in caso di volture, modifiche ai locali autorizzati, locali con particolari esigenze tecniche, istanza presentata alle ASL prima della modifica, ulteriori informazioni, diniego.
Documenti allegati:
| INL-DCVIG REGISTRO UFFICIALE U.0000811 29-01-2025 | Comunicazione lavori in deroga (documento docx) |

